Sicurezza negli ambienti di lavoro: quali modalità dopo il lockdown?

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Oggi, 4 Maggio 2020 inizia la fase 2: finalmente molte aziende potranno riaprire senza dover mandare permessi o autocertificazioni varie attestanti l’appartenenza a specifici settori.

La discussione attuale però si è concentrata sulle regole da rispettare per assicurare la piena tutela della salute dei lavoratori e sul rispetto delle norme per una corretta riapertura, evitando di incorrere in pesanti sanzioni che potrebbero avere l’effetto di rendere ancora più arduo il recupero dell’economicità gestionale.

Sicurezza degli ambienti di lavoro: quali regole?

Vediamo quali sono le regole da rispettare per tutti quegli ambienti lavorativi non sanitari e non aperti al pubblico

L’attività delle imprese è vincolata all’attuazione del «Protocollo condiviso per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro», così come integrato il 24 aprile da Governo e parti sociali. Infatti, nel DPCM 26/04/2020, ultimo documento approvato dal governo nazionale, troviamo scritto nell’allegato 6:

“La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”

Questo vuol significare che al di là della normativa in vigore sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, Dlgs 81/08, ora l’imprenditore ha anche questo ulteriore obbligo, rendere i propri ambienti di lavoro i più sicuri possibile contro il rischio di contagio epidemico. Considerando la novità della fattispecie la considerazione che viene immediatamente alla mente è quella della non facile attuazione.

Volendo scendere sul particolare ed iniziando la lettura del Dpcm 26/04/2020 notiamo che vengono subito valorizzati gli aspetti relativi alla gestione dell’accesso dei lavoratori e dei terzi in azienda compresi i visitatori.

Schematizzando i principali obblighi sono:

  •  favorire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incrementare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • favorire, limitatamente alle attività produttive, le intese tra le organizzazioni datoriali e i sindacati;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Fasi da seguire per una riapertura rispettosa delle nuove normative

Il contenimento del contagio è molto importante per tutta la comunità, quindi diventa essenziale il rispetto degli obblighi da parte di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore. Proverò a delineare un quadro esaustivo degli step da seguire che potrebbero essere fondamentali da rispettare per cercare di rendere l’ambiente di lavoro il più sicuro possibile e a norma.

1)    Riapertura:

Prima della riapertura, se l’impresa si trova in un’area geografica di maggiore diffusione del virus (non sono indicate in modo dettagliato purtroppo) o se ci sono stati casi di positività occorre effettuare una sanificazione straordinaria di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. La sanificazione, quindi, non è obbligatoria effettuarla, ma diventa consigliabile almeno per fare il punto zero in riferimento ai contagi della propria forza lavoro.

La sanificazione, in via generale, va comunque garantita periodicamente.

Sempre prima della riapertura occorrerà inoltre ripensare gli spazi di lavoro, in modo da ridurre al minimo le occasioni di contatto, ripensare anche agli orari di lavoro con possibilità di turni sfalsati e, per evitare assembramenti, sempre che lo spazio lo permetta, la gestione separata dei flussi di ingresso e di uscita del personale;

2)    Accesso del personale

Per il personale dipendente si raccomanda vivamente di continuare la formula dello smart working per tutte quelle posizioni lavorative compatibili che posso essere svolte fuori dall’azienda. Più che il Dpcm del 26 aprile, è il protocollo tra Governo e parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, aggiornato il 24 aprile, a spingere in tale direzione.

Per i reparti produttivi, invece, è obbligatoria prima di tutto una chiara informativa di come sono cambiate le regole da seguire negli ambienti lavorativi con avvisi e cartellonistica esplicativi.

I lavoratori hanno l’obbligo di non recarsi al lavoro nel caso la temperatura corporea superi i 37,5 gradi.

La misurazione della temperatura corporea secondo il DPCM 26/04/2020, che conferma la possibilità di effettuarla anche da parte del datore di lavoro, non è obbligatoria riscontrarla all’entrata perché rimane un’obbligazione totalmente a carico del dipendente.

Su tale questione però si è aperto un importante interrogativo da parte degli operatori. La domanda che ci si pone è la seguente: se le disposizioni del Dpcm rimandano al l rispetto di tutte le regole previste dalle leggi in materia di sicurezza del lavoro, Dlgs 81/17 e seguenti, eccezion fatta per le deroghe espressamente previste e se in base a tali leggi è un preciso obbligo dell’imprenditore rendere i propri ambienti sicuri dal rischio di un possibile contagio, non misurare la febbre dei lavoratori all’entrata (e anche all’uscita aggiungerei), non sembra essere una misura di contenimento del rischio efficiente?

Di conseguenza molte imprese alla riapertura hanno introdotto procedure per il rilevamento della temperatura corporea al fine di impedire l’accesso di tutti coloro, tra il personale dipendente, che non rispetta l’obbligo sopra menzionato. Decidendo questa procedura inevitabilmente l’impresa si dovrà preoccupare anche di trattare i dati che sono individuati come” particolari categorie di dati” secondo le disposizioni di cui al GDPR 679/2016;

3)    Disposizioni GDPR per i dati della temperatura corporea del personale del personale dipendente

Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 (principio di limitazione) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  Nel protocollo viene raccomandato il solo trattamento dei dati senza procedere alla raccolta, questa per rispondere al principio della minimizzazione dei dati. Vi è però l’esigenza manifestata da parte di qualche azienda di poter procedere alla raccolta dei dati per poter poi dimostrare, magari in fase difensiva, la bontà delle procedure introdotte. In questo caso è necessario procedere alla genesi di un secondo trattamento dati da mantenere separato rispetto a quello relativo alla raccolta con una specificazione di una opportuna base giuridica.

In sintesi, per poter procedere alla rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti nel rispetto anche della normativa riguardante i dati personali occorre:

  • predisporre una informativa specifica dove esplicitare le finalità del trattamento, le basi giuridiche dello stesso, il termine di conservazione e tutti i riferimenti per l’esercizio dei diritti da parte del personale dipendente;
  • aggiornamento del registro (art.30 GDPR) con l’aggiunta dei nuovi trattamenti che il Titolare intende adottare menzionando anche le misure di sicurezza decise e la valutazione dei rischi associati ai trattamenti;
  • data la particolarità dei dati trattati si consiglia anche di espletare una DPIA, valutazione di impatto, (articolo 35 GDPR) proprio per dimostrare il rispetto dell’accountability da parte del titolare.

4)    Ambienti di lavoro

Come abbiamo esposto nei precedenti punti l’azienda, dal canto suo, deve per prima cosa fornire informazioni sulle misure di sicurezza da rispettare, con riferimento particolare ai dispositivi di protezione individuali, tenuto conto delle mansioni e dei contesti specifici. Inoltre, risulta necessario predisporre postazioni che rispettino la distanza minima di un metro, sia negli uffici, sia nelle aree produttive nelle quali, anche se non è previsto dal protocollo, sarà utile disciplinare anche la viabilità delle persone in modo che siano ridotti al minimo possibile gli incroci fra lavoratori, sia in ingresso/uscita dal posto di lavoro che nell’ambito dello stesso ambiente. Importante dimostrare da parte del datore di lavoro il corretto e costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), dove non è possibile il rispetto del distanziamento sociale preventivo.

Ulteriore dovere è rappresentato dalla previsione di sanificazioni periodiche e la disponibilità di prodotti igienizzanti per chiunque entri in contatto con l’ambiente di lavoro.

Per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo si dovrebbe dare vita in azienda a un comitato con la partecipazione di rappresentanze aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nell’ultimo DPCM del 26 aprile è stata aggiunta la possibilità di sopperire al comitato aziendale con uno territoriale formato da organismi paritetici per la salute e la sicurezza se costituiti, con il coinvolgimento dei rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori e di quelli delle parti sociali.

5)    Controlli da parte dell’ispettorato del lavoro

In merito a quanto sopra rilevato le autorità preposte possono inoltrare lettera di verifica del rispetto della normativa menzionata, la quale potrebbe richiedere all’azienda la seguente documentazione come dimostrazione del corretto adempimento normativo:

  • copia delle fatture di acquisto dei dispositivi di protezione individuali necessari per attuare quanto previsto dal protocollo citato;
  • copia delle fatture di acquisto di liquidi e/o gel igienizzanti delle mani messi a disposizione del personale;
  • copia delle schede sottoscritte dai lavoratori che attestino la consegna dei DPI e dei liquidi e/o gel igienizzanti o altri presidi
  • copia fattura/ricevuta di acquisto del termometro per la misurazione della temperatura corporea;
  • copia fattura di pagamento del servizio di sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro o copia di documenti che attestino l’adozione di eventuali altre misure necessarie a sanificare i luoghi di lavoro;
  • copia della documentazione comprovante l’eventuale attività di formazione erogata ai dipendenti per la precauzione da contatto contro il virus COVID-19.
  • copia della documentazione comprovante l’eventuale attività di addestramento erogata ai dipendenti per la prevenzione da contagio del virus COVID-19 (es.: corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, filtri facciali, cute contenimento rischio biologico. ecc.);
  • copia della documentazione comprovante l’attività di informazione erogata ai dipendenti per la prevenzione da contagio del virus COVID-19 (es.: consegna opuscoli informali, decalogo dell’ISS, corretto lavaggio mani. ecc.),

Attenzione quindi a non farvi trovare impreparati nel caso doveste ricevere una lettera contenente le informazioni sopra elencate.

6)    Fornitori esterni

Ultimo step da implementare ma non meno importante dei precedenti riguarda la procedura per il trattamento degli operatori esterni all’azienda: fornitori o anche clienti.

Per questi soggetti il protocollo si raccomanda di limitare il più possibile le occasioni di contatto prevedendo regole e procedure di ingresso ben determinate. Stessa cosa anche per i visitatori esterni i quali dovranno seguire tutte le regole che l’azienda si è dotata limitando al massimo le occasioni di contatto con il personale aziendale.

Conclusioni

La pandemia da COVID-19 ha comportato per gli operatori economici un grande cambiamento organizzativo al fine di limitare il più possibile le occasioni di contagio.

Le aziende si dovranno dotare di procedure organizzative e di strumenti digitali che siano in grado di agevolare e velocizzare tutte le implicazioni richieste dalle nuove disposizioni.

Il progresso tecnologico in atto è in grado di soddisfare queste esigenze, compito degli imprenditori metterle in campo scegliendo modelli organizzativi che siano in grado di efficientare l’intera azienda.

Per dubbi o approfondimenti potete contattarmi:

Dott. Marco Rosati (Ausilya Srl)

m.rosati@ausilya.it

Cell. 3473349671

 

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