Le norme relative alla crisi di impresa, che saranno in vigore dal 15/07/2022, riporteranno in auge il problema degli adeguati assetti societari. La modifica più importante che il codice della crisi ha determinato, infatti, è stata l’aggiunta del comma 2 all’articolo 2086 del Codice Civile, rubricato “Gestione dell’impresa”.
Tale articolo obbliga l’imprenditore che opera in forma collettiva o societaria a:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa;
- assicurarsi che tale assetto sia, anche, in grado di rilevare subito la crisi e la perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero del Going Concern.
Appare evidente come il legislatore con questa norma abbia voluto estendere a tutti gli imprenditori che svolgono un’attività di impresa il dovere previsto dall’articolo 2381 riservato alle sole società per azioni.
Compresa la grande portata innovativa della norma, il passo successivo da compiere è capire quando gli assetti aziendali rispettino il criterio dell’adeguatezza richiesto dalla normativa.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, a nostro avviso, risulta molto utile la consultazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale redatte per le società non quotate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Leggendo la Norma 3.4, del richiamato documento, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando la società, tenuto conto delle sue dimensioni, della natura dell’oggetto sociale e delle modalità del suo conseguimento, presenta le seguenti caratteristiche:
- redige l’organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- è possibile constatare l’esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sono presenti procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- Sono presenti direttive e procedure aziendali effettivamente portate a conoscenza del personale e periodicamente ne è curata l’aggiornamento.
Per quanto riguarda, invece, l’assetto contabile l’adeguatezza va ovviamente riferita alla garanzia offerta dai sistemi contabili in uso in grado di rilevare con attendibilità i fatti aziendali. Anche qui la già citata guida dei Dottori commercialisti alla Norma 3.6 definisce gli adeguati assetti come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di un’informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Volendo dare una connotazione pratica a quanto sancito dal documento citato è chiaro che ogni impresa dovrà predisporre un sistema contabile idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economici e finanziari, adottando strumenti più evoluti rispetto a quelli già in uso e più sicuri in termini di attendibilità dei risultati prodotti.
Per quel che riguarda l’aspetto finanziario, secondo il nostro giudizio, ogni imprenditore dovrà dotare la propria impresa di un buon e attendibile budget di tesoreria in grado di poter gestire la possibile e prevedibile situazione finanziaria di breve periodo.
Grazie ai software di tesoreria oggi comunemente in commercio è possibile importare file informatici in formato CBI dalle banche con cui abitualmente si lavora, collegarsi ai gestionali aziendali per importare piano dei conti, scadenze attive e passive con le anagrafiche clienti/fornitori. Una volta raccolte tutte queste informazioni il programma scelto sarà in grado, in maniera automatica, di costruire il budget di tesoreria a breve termine, registrare i movimenti finanziari in contabilità e controllare tutte le condizioni bancarie che le istituzioni finanziarie addebitano ai clienti.
Risulta quindi fondamentale per ogni organizzazione dotarsi di strumenti di gestione adeguati in grado di monitorare e valutare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dalla nuova normativa sulla crisi di impresa e dell’insolvenza.