Industria 4.0: cambiano le regole ma non i concetti. Per le PMI ultima chiamata per non rimanere fuori dalla digitalizzazione

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Industria 4.0: cambiano le regole ma non i concetti. Per le PMI ultima chiamata per non rimanere fuori dalla digitalizzazione

Premessa

Nel 2017 l’Italia, forse una delle ultime nazioni a farlo, ha presentato un piano di azione chiamato Industria 4.0 (poi nel tempo divenuto Impresa 4.0) con l’intento di introdurre nel sistema socioeconomico nuove tecnologie e soprattutto nuovi modelli produttivi.

L’evoluzione delle tecnologie digitali, sempre più veloce, sta ponendo le imprese di fronte a un potenziale cambio di paradigma caratterizzato da una maggiore interconnessione e cooperazione tra impianti, persone e informazioni, sia dentro la fabbrica che lungo l’intera catena del valore.

Il Piano nazionale Industria 4.0 al contrario di quanto previsto da altre nazioni, come per esempio la Germania (dove il Piano ha una forte direzione politica e gode di un finanziamento pubblico orientato alla definizione di uno standard comune che sostenga lo sviluppo di tecnologie adeguate) quello nazionale è fondamentalmente basato su un sistema di norme di incentivazione all’acquisto di particolari macchinari dotati di caratteristiche specifiche. Tale peculiarità permane anche nella nuova impostazione rintracciabile nella legge di bilancio 2020.

Evoluzione della norma: le novità più rilevanti

Le misure incentivanti, di cui in premessa, per il Piano I.40 venivano individuate nel super e iper-ammortamento, le quali si sostanziavano in una maggiorazione del costo di acquisto di particolari investimenti, facenti parte di specifici allegati della legge, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento o canoni leasing corrispondenti. La disciplina del super e iper-ammortamento è consultabile all’articolo 1, commi 91-94, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e dall’articolo 1, commi 8-11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Tale normativa è stata poi prorogata con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) per l’iper-ammortamento e dal Decreto crescita (D.L.34/2019) per il super ammortamento.

A completezza dell’analisi vi è da dire che per quanto riguarda la sola misura dell’iper-ammortamento questa risulta ancora applicabile per tutto il 2020 solo per quegli investimenti che al 31/12/2019 è stato confermato l’ordine al fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Dal 2020 con la legge di bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019, le due misure sopra descritte vengono profondamente cambiate introducendo un credito di imposta commisurato al costo di acquisizione degli investimenti.

Credito di Imposta, soggetti beneficiari

Con la legge di bilancio 2020 si attua una vera trasformazione degli strumenti agevolativi prevedendo quindi un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite f.24 ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 e, per ora, per il solo periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 con possibilità di estensione del periodo fino alla data del 30/06/2021 rispettando la solita condizione del versamento di almeno il 20% di acconto entro il 31/12/2020 e con ordine confermato al fornitore del bene oggetto di incentivazione.

I soggetti che possono beneficare della misura restano sostanzialmente invariati rispetto alla precedente normativa del super ammortamento (Legge stabilità 2016) con l’importante novità che ora possono beneficiare dell’agevolazione tutti indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito. Questa precisazione contenuta nella legge risulta fondamentale per ampliare la categoria degli interessati ed inoltre consente di affermare che possono utilizzare il credito, alle medesi condizioni e limiti contenuti nella legge, anche gli esercenti arti e professioni.

Condizioni da rispettare: facciamo un po’ di chiarezza

Per le imprese e per gli esercenti arti e professione che intendono fruire del credito di imposta il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di competenza di ogni settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Inoltre la legge di bilancio introduce ulteriori novità prevedendo l’obbligo della dicitura in fattura. Infatti l’art. 1 co. 195 sancisce che le fatture e altra documentazione che si riferiscono all’acquisto dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla disposizione dell’articolo della legge; a parere di chi scrive una dicitura come “Bene agevolabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 co. 185 della legge di bilancio 2020” potrebbe ritenersi sufficiente soprattutto per i beni ex super ammortamento.

Sarà obbligatoria anche la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti che intenderanno usufruire del credito di imposta per i beni legati ad I4.0 dovranno comunicare l’acquisto del bene al MISE. Tale adempimento ha lo scopo di informare il Ministero sull’andamento della misura al fine di consentire allo stesso di determinarne l’efficacia. Sarà tuttavia cura di un successivo DM lo stabilire il modello, il contenuto, e termini e le modalità di trasmissione dei dati.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, questi devono essere effettuati nel territorio dello stato[1] il che significa che per i soggetti residenti i beni oggetto dell’investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Il nuovo credito di imposta eredita poi dalla normativa precedente il meccanismo così detto recapture[2] in base al quale, qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o sia destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta verrà corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo, salvo il caso di effettuazione di investimenti sostitutivi con beni di caratteristiche analoghe o superiori, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017

Determinazione del credito e suo funzionamento

Volendo mantenere una continuità di ragionamento tra post e nuova agevolazione possiamo analizzare la determinazione del credito di imposta seguendo due impostazioni:

1) Credito di imposta come sostituto del super ammortamento:

la legge di bilancio 2020 prevede l’introduzione di un credito di imposta in sostituzione del super ammortamento per l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi anche in locazione finanziaria pari al 6% del costo di acquisizione cosi come definito dall’art. 110, comma 1, lettera b) del Tuir, entro un tetto massimo pari 2 milioni di Euro. Il credito così determinato andrà poi compensato in 5 rate annuali di medesimo importo tramite il modello F24 a partire dal periodo successivo all’investimento.

Quindi dal 01/01/2020 l’acquisto di qualsiasi bene materiale nuovo da parte di esercenti arti e professione, attività di impresa , qualunque sia il regime fiscale adottato (quindi anche i forfettari) e senza alcun onere documentale specifico da rispettare, non devono fare alcuna perizia tecnica e possono beneficiare del credito di imposta in questione.

2) Credito di imposta come sostituto dell’ iper-ammortamento:

la stessa legge introduce un credito di imposta in sostituzione del iper-ammortamento, valevole solo per le imprese e non anche per i professionisti, per l’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave 4.0, effettuando però una distinzione tra quelli rientranti nel ben noto allegato A della L.232/2016 per i quali riconosce una somma pari al 40% del costo di acquisizione, come sopra determinato, fino al raggiungimento del tetto massimo 2,5 milioni di euro e del 20% del costo degli stessi investimenti complessivi oltre il tetto di 2,5 milioni di euro ma entro i 10 milioni di euro e quelli rientranti nell’allegato B della L.232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni per intenderci) integrato successivamente con la legge 205/2017 per i quali riconosce un credito di imposta pari al 15% del costo di acquisizione nel limite massimo 700 mila euro.

In questo caso il credito di imposta così determinato andrà poi compensato in 5 rate annuali di medesimo importo tramite il modello F24 a partire dal periodo successivo a quello di avvenuta interconnessione dell’investimento[3] per i beni materiali di cui all’allegato A, mentre per i beni immateriali di cui all’allegato B le rate annuali di medesimo importo saranno solo 3.

Trattandosi di una misura in sostituzione dell’iper-ammortamento e quindi deputata a far cambiare paradigma alle aziende che intendono beneficiarne, bisogna però fare molta attenzione e rispettare altre formalità (come era in uso nella precedente normativa) pena la decadenza dall’agevolazione appena citata.

Obblighi di legge per i beni materiali di cui all’allegato A e B della L.232/2016

Affinché si possa fruire dell’agevolazione in commento per la tipologia di beni inclusi nell’allegato A e B è necessario rispettare ulteriormente i seguenti obblighi:

a) Interconnessione del bene: affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario che[4]: 

  • scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L.232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

b) Perizia tecnica semplice: le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (in precedenza doveva essere giurata) redatta da un ingegnere o da un perito iscritto nei relativi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) e di interconnessione per tutti quei beni di importo superiore a 300 mila Euro mentre per quelli di importo inferiore è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei requisiti di legge.

Esclusioni

Come per la precedente normativa non tutti gli investimenti risultano agevolabili, quindi dovrà essere riposta molta attenzione sulla tipologia del bene che si intende introdurre nella propria compagine aziendale. A tal proposito di seguito possiamo trovare un elencazione di tutti quegli investimenti che la legge esclude dall’agevolazione. Essi sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR;
    i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore 15 anni);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/201518;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Conclusioni

La legge di bilancio rappresenta una evidente trasformazione delle misure agevolative prima conosciute come super e iper ammortamento ed è quindi interessante capire se l’intensità delle nuove misure risultino aumentate o diminuite rispetto alle precedenti.

Per quello che riguarda il super ammortamento la nuova agevolazione si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello applicato in precedenza, 6% rispetto al 7,2% per i soggetti Ires, ma utilizzabile in un periodo di tempo più breve rispetto alla deduzione dell’ammortamento fiscale del cespite, che avveniva nel rispetto dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988.

Anche l’iper-ammortamento sconta un beneficio fiscale inferiore rispetto alla precedente previsione, il 40% rispetto al 40,8% per i soggetti Ires nel primo scaglione di investimenti, il 20% rispetto al 24% per i soggetti Ires nel secondo scaglione di investimenti, anche in questo caso utilizzabile in un periodo di tempo più breve rispetto alla precedente versione.

In ultima analisi possiamo affermare che il nuovo credito di imposta rappresenta sicuramente un minor vantaggio fiscale rispetto alle precedenti agevolazioni, anche se per tutti quei beni con un periodo di ammortamento medio o lungo consente di sfruttare un beneficio finanziario prima non possibile potendo utilizzare in compensazione l’importo in tre o cinque periodi di imposta, termine evidentemente più breve rispetto al recupero tramite quote di ammortamento.

 

 

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m.rosati@ausilya.it

Cell. 3473349671

[1] Cfr. circ. ADE 17.10.2001 n. 90

[2] Cfr. Dl 87/2018 (Decreto Dignità)

[3] Come previsto dalla precedente normativa, se l’interconnessione avviene in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento o di entrata in funzione del bene è possibile inizialmente usufruire del credito di imposta previsto per il super ammortamento per poi passare a quello rafforzato previsto per l’iper-ammortamento ad avvenuta interconnessione.

[4] Cfr. (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4

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